27 Agosto 2018
Lo scorso 18 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale n°136 contenente le modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
In generale potranno usufruire del bonus le PMI che a decorrere dal 1° gennaio 2018, sostengono costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
LE PMI BENEFICIARIE
Il bonus sarà concesso alle PMI che rientrano nei seguenti criteri e presentano le seguenti caratteristiche dimensionali:
- fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di euro o totale annuo di bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di euro
- presentano unità lavorative/anno comprese tra 10 e 250;
- sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello
della produzione primaria di prodotti agricoli; - non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà’ cosi’ come individuata nel regolamento di esenzione.
I COSTI AMMISSIBILI
I costi ammissibili al credito di imposta saranno relative alle seguenti attività di consulenza:
- attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società
all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato; - attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società’ emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o
prospettiche; - attività di assistenza della società’ emittente nella redazione del documento di ammissione;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case,
tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
IL BONUS
Nel caso l’impresa richiedente risulti idonea ai criteri presentemente elencati il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attività decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
Assobiomedica Servizi